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In questo articolo
  1. Le attività diverse negli Enti del Terzo Settore
  2. Requisiti per la legittimità delle attività diverse
Attenzione
Le attività diverse non subiscono limiti di natura qualitativa, ma solo quantitativi, previsti dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Le attività diverse negli Enti del Terzo Settore

Gli Enti del Terzo Settore (ETS), che includono associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed enti filantropici, sono costituiti con l’obiettivo primario di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale. Tuttavia, al fine di garantire il sostegno economico per la propria missione, la legislazione permette a tali enti di affiancare alle attività principali anche altre iniziative, denominate “attività diverse”.

Questa definizione ha, in parte, un carattere residuale: rientrano in tale categoria tutte quelle attività che non possono essere classificate né come attività di interesse generale specificate nello statuto, né come attività di raccolta fondi. In altre parole, comprendono tutte le operazioni che esulano da questi due ambiti.

È fondamentale chiarire immediatamente un aspetto: le attività diverse non sono soggette a limiti di natura qualitativa, il che implica che il tipo specifico di attività svolta (ad esempio, la vendita di gadget, l’organizzazione di corsi a pagamento o la gestione di un piccolo bar) non è un fattore determinante. I limiti stabiliti dall’articolo 6 del Codice del Terzo Settore sono invece di natura quantitativa. Il rispetto di questi limiti è una condizione imprescindibile per evitare la cancellazione dal RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Requisiti per la legittimità delle attività diverse

Affinché un’attività diversa sia considerata legittima, deve soddisfare due requisiti distinti:

  • Strumentalità: L’attività deve essere esercitata esclusivamente con lo scopo di realizzare le finalità sociali dell’ente. Non deve essere un fine a sé stante, ma uno strumento al servizio della missione principale dell’organizzazione.
  • Secondarietà: Le attività diverse devono mantenere un carattere marginale rispetto alle attività di interesse generale. Per valutare questa proporzione, la normativa prevede due soglie precise, ed è sufficiente rispettarne almeno.

Le attività diverse devono essere esclusivamente uno strumento per realizzare le finalità sociali e rimanere marginali rispetto a quelle di interesse generale.

Punti chiave
  • Il Terzo Settore include diverse tipologie di enti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  • Le attività spaziano dall’assistenza sociale alla tutela ambientale, dalla cultura alla cooperazione internazionale.
  • La riforma del Terzo Settore ha introdotto nuove regole e opportunità per questi enti, promuovendone la trasparenza e l’efficacia.
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